Trenta domande e risposte sull’xFIR

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Team Venanzieffe

1. Cos’è l’xFIR?

L’xFIR è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale, previsto dal sistema RENTRI. È il documento informatico che sostituisce il FIR cartaceo e consente la gestione digitale di compilazione, firma, trasmissione e conservazione.

2. Da quando sarà obbligatorio l’xFIR?

L’utilizzo operativo dell’xFIR sarà obbligatorio dal 13 febbraio 2026.

3. Chi determina se il FIR deve essere digitale o cartaceo?

È il produttore o detentore del rifiuto che determina il formato del FIR per tutta la filiera. Se è obbligato al digitale, anche trasportatore e destinatario operano in digitale.

4. Per quali rifiuti è obbligatorio l’xFIR?

È obbligatorio per i rifiuti pericolosi e per alcuni rifiuti non pericolosi prodotti da attività industriali o artigianali con più di 10 dipendenti.

5. I produttori non iscritti al RENTRI devono usare l’xFIR?

No. I produttori non iscritti al RENTRI continueranno a utilizzare il FIR cartaceo secondo il nuovo modello.

6. Che formato ha tecnicamente l’xFIR?

È un file con estensione .xfir, basato su standard europeo ASiC, che contiene dati XML, allegati e firme digitali.

7. Il PDF dell’xFIR ha valore legale?

No. Il documento legalmente valido è il file .xfir firmato digitalmente. Il PDF è solo una copia di cortesia.

8. Chi deve firmare digitalmente l’xFIR?

Devono apporre firma elettronica qualificata il produttore o detentore, il trasportatore e il destinatario al momento della presa in carico.

9. Entro quanto tempo il destinatario deve restituire il FIR?

Entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, tramite RENTRI.

10. È ancora prevista la quarta copia?

No. Con l’xFIR la firma digitale del destinatario sostituisce la quarta copia cartacea.

11. È possibile correggere un xFIR già firmato?

No. L’xFIR è un documento digitale immodificabile. In caso di errore deve essere annullato e riemesso prima dell’avvio del trasporto.

12. Chi deve trasmettere i dati al RENTRI?

Per i rifiuti pericolosi, produttore o detentore, trasportatore e destinatario devono trasmettere i dati contenuti nel FIR completo.

13. Gli intermediari devono trasmettere l’xFIR al RENTRI?

No. Gli intermediari e i consorzi non hanno obbligo di trasmissione, ma possono scaricare la copia completa entro 90 giorni.

14. L’xFIR deve essere conservato?

Sì. Essendo un documento nativamente digitale, deve essere sottoposto a conservazione digitale a norma AgID.

15. L’xFIR deve essere vidimato?

Sì. L’xFIR deve essere vidimato digitalmente tramite RENTRI, con assegnazione di un codice univoco.

16. Il trasportatore può emettere l’xFIR?

Sì. Il formulario può essere emesso anche dal trasportatore su richiesta del produttore o detentore.

17. Cosa succede se durante il trasporto non c’è connessione internet?

In assenza di connessione non è possibile apporre la firma digitale. È consigliabile stampare una copia di cortesia e completare successivamente le operazioni tramite RENTRI.

18. È obbligatorio stampare una copia dell’xFIR durante il trasporto?

Non è obbligatorio, ma è consigliato stampare una copia di cortesia per agevolare eventuali controlli su strada.

19. Come avviene la condivisione del formulario tra gli operatori?

Il formulario digitale viene condiviso tramite l’Area Virtuale di Interscambio del sistema RENTRI.

20. Entro quanto tempo è possibile scaricare la copia completa dell’xFIR?

Tutti gli operatori hanno 90 giorni dalla restituzione per scaricare la copia completa del file .xfir.

21. La numerazione degli xFIR cambia rispetto ai FIR cartacei?

No. La numerazione degli xFIR prosegue in continuità con i blocchi attuali.

22. Se un xFIR viene annullato, devono essere trasmessi i dati al RENTRI?

No. In caso di annullamento prima dell’avvio del trasporto, i dati non devono essere trasmessi al RENTRI.

23. Chi conserva digitalmente l’xFIR?

Tutti i soggetti coinvolti devono garantire la conservazione digitale a norma AgID.

24. Cosa succede se l’xFIR non viene conservato correttamente?

Un xFIR non conservato a norma può non avere valore probatorio e potrebbe essere considerato inesistente in caso di controllo.

25. Qual è il vantaggio principale di affidare l’xFIR al trasportatore?

Riduci il rischio di errori tecnici (vidimazione, firma digitale, trasmissione al RENTRI) perché il trasportatore gestisce quotidianamente il sistema e conosce le procedure operative.

26. Affidando l’xFIR al trasportatore perdo il controllo?

No. Il produttore deve comunque verificare e firmare digitalmente il documento prima della partenza del mezzo. Il controllo rimane, ma la parte tecnica viene gestita da chi è strutturato per farlo.

27. Se il trasportatore e il destinatario coincidono, come funziona la firma?

Devono essere apposte più firme digitali sull’xFIR, seguendo l’ordine previsto dalla sequenza operativa (prima come trasportatore, poi come destinatario). Ogni ruolo deve risultare firmato separatamente.

28. Posso usare ancora i vecchi blocchi FIR vidimati prima del 2025?

No. I vecchi modelli previsti dal D.M. 145/1998 non possono più essere utilizzati dopo l’introduzione del nuovo modello RENTRI. Dal 13 febbraio 2026, per i soggetti obbligati, si passerà definitivamente all’xFIR digitale.

29. Se non ricevo la copia completa firmata dal destinatario nei tempi previsti, cosa devo fare?

Devi comunque trasmettere al RENTRI i dati in tuo possesso entro le tempistiche previste e procedere a una seconda trasmissione non appena ricevi la copia completa del formulario firmato.

30. L’xFIR sostituisce anche il registro di carico e scarico?

No. L’xFIR gestisce la tracciabilità del trasporto, ma restano gli obblighi relativi al registro cronologico di carico e scarico. Tuttavia, con sistemi interoperabili, l’esito dell’xFIR può alimentare automaticamente il movimento di scarico.